Art. 1 COSTITUZIONE, SEDE e DURATA
E’ costituita l’Associazione Collegi e Residenze Universitarie “ACRU”.
L’Associazione ha sede in Roma.
L’Associazione è costituta a tempo indeterminato.
Art. 2 SCOPO SOCIALE
L’Associazione riunisce i Collegi e le residenze universitari, che, caratterizzando la loro peculiare azione per l’attenzione e la cura dell’educazione e della formazione integrale, culturale, umana e religiosa degli studenti universitari, perseguono le finalità indicate nella Charta dei Collegi Universitari di ispirazione cristiana.
L’Associazione, senza scopo di lucro, si propone di promuovere la collaborazione dei collegi e residenze universitari aderenti con le istituzioni che si occupano di diritto allo studio universitario, in particolare, con il Ministero competente, la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, le Regioni, le Università e gli altri Enti di ricerca.
L’associazione rappresenta gli interessi dei collegi e residenze universitari aderenti nei rapporti con le suddette istituzioni, sostiene la collaborazione reciproca e promuove la qualificazione dell’offerta formativa. Predispone apposite convenzioni, alle quali i singoli associati possono aderire, le quali, senza comportare oneri finanziari a carico degli associati stessi, siano finalizzate al riconoscimento del ruolo sociale, culturale ed educativo, svolto anche per garantire il diritto allo studio.
Il perseguimento degli obiettivi comuni viene realizzato salvaguardando l’autonomia organizzativa, gestionale ed educativa di ciascun soggetto aderente all’associazione.
Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione può promuovere ed organizzare convegni, conferenze, seminari di studi nonché conservare, pubblicare e divulgare i risultati delle iniziative intraprese così come opere di documentazione e informazione.
L’Associazione opera in costante collegamento con l’Ufficio Nazionale della CEI per l’educazione, la scuola e l’università (UNESU).
Art. 3 ADERENTI
Possono richiedere l’adesione all’associazione i collegi, le residenze, i convitti, i pensionati, le case di accoglienza per studenti universitari che si riconoscono, con espressa previsione del proprio statuto, regolamento o progetto educativo, nell’ispirazione cristiana così come esplicitata nella Charta dei Collegi Universitari di ispirazione cristiana.
Possono richiedere di aderire le associazioni e consorzi di collegi.
Sulla domanda di adesione alla Associazione decide insindacabilmente il Consiglio Direttivo, che determina le procedure di adesione.
Il recesso dell’associato è sempre consentito dietro comunicazione scritta da inviarsi per raccomandata alla sede dell’Associazione.
L’esclusione dell’associato può essere deliberata dal Consiglio direttivo per gravi motivi.
Art. 4 ORGANI
Sono organi dell'Associazione:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
Art. 5 ASSEMBLEA
L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione, risultanti da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Ogni aderente dispone di un voto e può avere due rappresentanti alle riunioni.
All’Assemblea ordinaria compete:
a) eleggere il Consiglio Direttivo;
b) approvare il rendiconto;
c) approvare linee di indirizzo sull’attività della associazione;
d) decidere la costituzione di un fondo per il sostenimento delle spese di segreteria e le modalità di partecipazione degli aderenti.
All’Assemblea straordinaria compete:
a) approvare le modifiche statutarie;
b) deliberare lo scioglimento della associazione.
L'Assemblea ordinaria dell'Associazione deve essere convocata almeno una volta all'anno. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno sette giorni prima della data stabilita per l'Assemblea, anche via mail o fax.
L'Assemblea ordinaria deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l’assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza degli associati. In seconda convocazione l’assemblea, che non può tenersi nel medesimo giorno della prima, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, non computandosi nel numero gli astenuti.
Le modifiche dello statuto devono essere approvate dall’assemblea straordinaria con la partecipazione della maggioranza degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall’assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
È ammesso il voto per delega; ogni associato può rappresentare altri due associati.
Art. 6 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di persone fisiche con un minimo di tre e un massimo di 13, elette dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio è convocato almeno una volta all'anno dal Presidente e quando ne è fatta richiesta da almeno due/terzi dei consiglieri.
Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'Assemblea.
Il Consiglio può delegare alcuni dei propri poteri al Presidente o ad uno o può consiglieri, fissandone i limiti nell’atto di delega. Il Consiglio può nominare tra i propri componenti il Segretario Generale che coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue attività e in particolare cura le relazioni esterne dell’Associazione.
Il Consiglio propone regolamenti per determinare procedure amministrative.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’incarico dei componenti del Consiglio Direttivo è gratuito.
Art. 7 PRESIDENTE
Il Presidente dell’Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile non oltre due mandati consecutivi.
Il Presidente rappresenta anche in giudizio l’Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’Associazione stessa. Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Consigliere più anziano di età.
Art. 8 FONDO COMUNE
I contributi degli associati, nella misura determinata dall’Assemblea, e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’Associazione.
Il rendiconto annuale della gestione, predisposto dal Consiglio direttivo, è approvato dall'Assemblea entro il 30 maggio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
Il fondo comune può essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività sociali e non può essere distribuito, neppure in modo indiretto, agli associati. Finché dura l’Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.
Art . 9 SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento dell'Associazione, i fondi che residuano saranno devoluti ad altri Enti individuati dall'Assemblea tra quelli operanti per finalità analoghe o per fini educativi-culturali.
Art. 10 CONTROVERSIE
Ogni controversia che insorga tra gli associati o tra gli associati e l’Associazione è devoluta alla cognizione esclusiva di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti contendenti e il terzo scelto dai due arbitri così nominati.
Il Collegio arbitrale decide senza rispetto delle procedure e secondo equità.
Art. 11 NORME DI RINVIO
Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme del codice civile e alle leggi vigenti.




